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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019

Capo V
Completamento del percorso di riordino territoriale
Sezione I
Disposizioni in materia di aree naturali protette
Art. 8
Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette
1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.
Sezione II
Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica
Art. 9
1.
Al termine del comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente periodo:
“La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria.”
.
Art. 10
1. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:
“6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l’ articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).”.
2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’ articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016).
Art. 11
Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’ articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l’anno 2019 la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale.
2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.
Sezione III
Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio
Art. 12
1.
Al termine del comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) è aggiunto il seguente periodo:
“La Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per consentire loro di avvalersi degli uffici di piano istituiti ai sensi del presente comma.”
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