LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019
Art. 12
Modifiche all’
articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Al termine del
comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) è aggiunto il seguente periodo:
“La Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per consentire loro di avvalersi degli uffici di piano istituiti ai sensi del presente comma.”
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