LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019
Art. 3
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al
comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), dopo le parole
“con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene,”
sono aggiunte le seguenti:
“nonché a Università”
.