LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019
Art. 6
Modifiche all’
articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Il
comma 4 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“4 bis.
La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla
legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.”.