LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 24
NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2001
BOLLETTINO UFFICIALE n. 393 del 29 novembre 2019
INDICE
Art. 1 - Inserimento dell’
articolo 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001
Art. 2 - Norme di prima applicazione
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell’
articolo 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001
1.
Dopo l’
articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale
1.
Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2.
In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3.
Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4.
Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.”.
Art. 2
Norme di prima applicazione
1.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’
articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all’
articolo 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).