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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 24

NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2001

BOLLETTINO UFFICIALE n. 393 del 29 novembre 2019

Art. 1
1. Dopo l’ articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale
1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.”.

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