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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E 22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019

Art. 1
1. Nella rubrica dell’ articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), è soppressa la parola:
“immobili”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d’intesa, promuove:
a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;
b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all’inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento;
c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonché l’attribuzione di vantaggi economici.”.

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