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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E 22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.”.

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