LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E
22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019
Art. 4
Sostituzione dell’
articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2016
1.
L’
articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
(Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati)
1.
Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
2.
Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:
a)
monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;
b)
monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;
c)
analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.”.