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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E 22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019

Art. 4
1. L’ articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
(Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati)
1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;
b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;
c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.”.

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