LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E
22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019
Art. 2
Inserimento dell’
articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016
1.
Dopo l’
articolo 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è inserito il seguente:
“Art. 19 bis
(Unità di esperti)
1.
Per le finalità di cui all’articolo 19 della presente legge e di cui all’
articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un’unità di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative:
a)
fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’
articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018;
b)
fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;
c)
individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;
d)
promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.
2.
L’unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l’autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all’articolo 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.
3.
L’unità di esperti è formata da cinque componenti, individuati dal Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all’
articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica tre anni.
4.
Ai componenti dell’unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, d’intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell’unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell’ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.”.