Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

Art. 10
1.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente periodo:
“La Regione, al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell’ambito della propria quota per la concessione di contributi ai Comuni. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell’entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.

Espandi Indice