LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 11
Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale
1.
Ai fini della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “ecofeste” a ridotto impatto ambientale, non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 99 bis, comma 5, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
l.r. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la seguente lettera:
“i-ter) la promozione e la diffusione presso gli esercenti commerciali, come definiti all’articolo 7 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n.111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'
articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 ) di progetti volti alla eliminazione dell’utilizzo delle materie plastiche dando priorità ai progetti volti alla vendita di prodotti sfusi senza l’utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica monouso”.
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla
legge regionale 19 agosto 1996 n. 31), è aggiunta la seguente lettera:
“c-bis) ai progetti dei Comuni che hanno l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti plastici”.
4.
Nel
comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 16 del 2015 il periodo
“Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo”
è sostituito dal seguente:
“Detratta la quota destinata alla lettera c) e c bis), il Fondo restante è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo e qualora non sussistano le condizioni per attribuire tutta la quota rispettivamente alle lettere a) e b) la stessa può essere assegnata all’altra lettera e in subordine alle lettere c) e c bis).”.