LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
CAPO III
CULTURA E LAVORO
Sezione I
Avvalimento dell’IBACN
Art. 7
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998
abrogato
Sezione II
Funzioni dell’Agenzia regionale per il lavoro
Art. 8
Modifiche all’
articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005
1.
Alla
lettera m) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole
“ammortizzatori sociali”
sono aggiunte le parole
“comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga”.
2.
Alla
lettera v) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005 le parole:
“oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante”
sono soppresse.
Sezione III
Modifiche alla
legge regionale n. 14 del 2015
Art. 9
Inserimento dell’
articolo 2 bis della legge regionale n. 14 del 2015
1.
Dopo l’
articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis
Trattamento dei dati personali
1.
Le finalità elencate nell’articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’
articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
2.
La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.