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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

Sezione I
Avvalimento dell’IBACN
Art. 7
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000" , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna), è sostituito dal seguente:
“3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente:
“3 bis. Per l’attuazione del comma 3, l’IBACN può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l’IBACN interviene con contributi in conto capitale.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Per l’attuazione del comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all’IBACN.”.

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