LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
CAPO IV
TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 10
Modifiche all’
articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1.
Alla fine del
comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente periodo:
“La Regione, al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell’ambito della propria quota per la concessione di contributi ai Comuni. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell’entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.
Art. 11
Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale
1.
Ai fini della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “ecofeste” a ridotto impatto ambientale, non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 99 bis, comma 5, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
l.r. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la seguente lettera:
“i-ter) la promozione e la diffusione presso gli esercenti commerciali, come definiti all’articolo 7 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n.111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'
articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 ) di progetti volti alla eliminazione dell’utilizzo delle materie plastiche dando priorità ai progetti volti alla vendita di prodotti sfusi senza l’utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica monouso”.
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla
legge regionale 19 agosto 1996 n. 31), è aggiunta la seguente lettera:
“c-bis) ai progetti dei Comuni che hanno l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti plastici”.
4.
Nel
comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 16 del 2015 il periodo
“Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo”
è sostituito dal seguente:
“Detratta la quota destinata alla lettera c) e c bis), il Fondo restante è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo e qualora non sussistano le condizioni per attribuire tutta la quota rispettivamente alle lettere a) e b) la stessa può essere assegnata all’altra lettera e in subordine alle lettere c) e c bis).”.