LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
CAPO V
SANITA’
Art. 12
Modifiche all’
articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
Il
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“1.
Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.
Art. 13
Modifiche alla
legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria
1.
e il
comma 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.
2.
I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede.
3.
Ai
commi 8 e 9 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole:
", lettera b)"
sono soppresse.