LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 12
Modifiche all’
articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
Il
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“1.
Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.