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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria
1.
e il comma 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.
2. I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede.
3.
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole:
", lettera b)"
sono soppresse.

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