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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

Art. 2
1.
Nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola
“provinciali”
è sostituita dalla seguente:
“regionali”.
2.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola
“Provincia”
è sostituita dalla seguente:
“Regione”.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo la parola
“Provincia”
è sostituta dalla seguente:
“Regione”
;
b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

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