LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 2
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000
1.
Nella rubrica dell’
articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola
“provinciali”
è sostituita dalla seguente:
“regionali”.
2.
Al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola
“Provincia”
è sostituita dalla seguente:
“Regione”.
4.
Al
comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: