LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019
Art. 2
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000
1.
Nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola
“provinciali”
è sostituita dalla seguente: “regionali”.
2.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola
“Provincia”
è sostituita dalla seguente: “Regione”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: