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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 6
1.
Al termine del titolo della legge regionale 1° agosto 2019, n. 18 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane) sono aggiunte le parole:
“e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2019 è così sostituito:
“1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della Giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l’attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l’anno di imposta 2017.”

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