LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1.
Ai sensi dell’
articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) è autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.