LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020
Art. 11
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1.
Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 | euro 2.001.233,50; |
- esercizio 2021 | euro 2.001.003,50; |
- esercizio 2022 | euro 2.001.003,50. |
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.