LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020
Art. 13
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado - Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) le parole
“, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni.”
sono sostituite dalle seguenti:
“aggregatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020.”.
2.
Le autorizzazioni di spesa disposte dall'
articolo 3 della legge regionale 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2020 | euro 700.000,00; |
- esercizio 2021 | euro 700.000,00. |
3.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.