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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n. 4

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020

Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) è autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

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