LEGGE REGIONALE 02 luglio 2019, n. 11
CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 212 del 2 luglio 2019
Art. 2
Criteri e modalità di concessione
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta dal comune o dall'unione di Comuni.