LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
CAPO II
Cura del territorio e dell’ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988
1. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le seguenti parole:
“, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e”.
2.
Dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
“3 bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l’utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:
“3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
“Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell’area ai sensi dell’articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 è inserito il seguente:
“Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell’area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
nel secondo periodo le parole
"del canone più alto"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4".
Art. 6
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. La durata dell’utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all’intensità economica dell’intervento.”.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni):
a)
al comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole
"ed e)"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19";
b)
nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19, dopo le parole
"di cui al presente comma,"
sono inserite le seguenti: "e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,".
Art. 8
Misure di semplificazione procedimentale
1.
Per garantire l’economicità dell’azione amministrativa, qualora vi sia la necessità di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito dell’adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle best available techniques (BAT) riferite all’attività principale di un’installazione, nonché il riesame conseguente all’adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionali, viene effettuata contestualmente un’unica analisi di conformità dell’autorizzazione alle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività calendarizzata.
Art. 9
Disposizioni per lo sviluppo dell’impiantistica di recupero
1.
In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le attività di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresì che lo sviluppo dell’impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio).
2.
A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell’ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all’articolo 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformità delle previsioni del piano alle disposizioni regionali.
3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell’impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della s tessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all’applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all’individuazione delle aree e dei siti per l’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Sezione II
Tutela dei parchi regionali
Art. 10
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente:
“Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A”.
2.
Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"la Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Unione montana";
b)
le parole "
i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e"
sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché".
Art. 11
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1.
Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.
Art. 12
Modifiche all’articolo 1 bis della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"della Comunità"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione".
Art. 13
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)".
Art. 14
Valutazione di incidenza in area contigua
1. Nell’area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7 del 2004 è di competenza dell’ente di gestione dei parchi.
Sezione III
Politiche abitative
Art. 15
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente:
"e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole
"per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione"
sono sostituite dalle seguenti: "per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)".
2.
Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h)”.