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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Sezione II
Tutela dei parchi regionali
Art. 10
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente:
“Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"la Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti:
"l'Unione montana";
b)
le parole "
i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché".
Art. 11
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1. Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.
Art. 12
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"della Comunità"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione".
Art. 13
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)"
sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)".
Art. 14
Valutazione di incidenza in area contigua
1. Nell’area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7 del 2004 è di competenza dell’ente di gestione dei parchi.

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