Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

CAPO IV
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Sezione I
Demanio marittimo e turismo
Art. 20
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:
“6. Il Comune che si è riservato l’area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.”.
Art. 21
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni
1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l’offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l’anno solare. Il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7 bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”.
Art. 22
1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), è inserito il seguente:
“Art. 35 bis
Codice identificativo di riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall’articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.
2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall’articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell’attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell’articolo 3, comma 2
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
Art. 23
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)) è sostituito dal seguente:
“3. Qualora l’amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d’uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge.”.
Sezione II
Commercio
Art. 24
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) è inserita la seguente:
"a bis) la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;”.
Art. 25
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le tipologie di spese ammissibili;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 26
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 sono inserite le seguenti:
"b bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività;.
b ter) la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;”
Art. 27
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola
"sede"
sono soppresse le parole
"legale e";
b)
nella lettera a), dopo le parole
"alimenti e bevande"
, sono aggiunte le seguenti:
", singole e associate".
Art. 28
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”.
Art. 29
Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 Sito esterno (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 30
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:
“3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.”.
Art. 31
Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro
1. Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione IV
Lavoro
Art. 32
1.
Al comma 9 dell'articolo 26 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole:
"Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.".
Art. 33
1.
Al comma 3 dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le seguenti parole:
", fatti salvi gli effetti pregressi".
Sezione V
Sviluppo economico
Art. 34
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) è sostituto dal seguente:
“4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.”.
Sezione VI
Energia
Art. 35
Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste dal programma stesso.
Sezione VII
Sport
Art. 36
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
“4 bis. Nell’ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.”.
Sezione VIII
Eventi calamitosi
Art. 37
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"per le azioni di cui al comma 1".
3.
Ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole
"al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1 e 2".

Espandi Indice