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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Capo VI
Disposizioni finali
Art. 40
1.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole
"dall'ente competente a norma dell'articolo 23"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Regione".
Art. 41
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;";
b) la lettera d) è abrogata.
Art. 42
1. All'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica, le parole
"dei consiglieri in carica"
sono sostituite dalle seguenti:
"e rimborso delle spese di difesa giudiziale";
b)
al comma 3 le parole
"di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti)"
sono sostituite dalle seguenti:
"in materia di contratti pubblici";
c)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;
b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, è ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.";
"8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.".
Art. 43
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.".
Art. 44
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sono soppresse le seguenti parole:
"pari a euro 50.000.00".
Art. 45
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.
2. L'articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.
3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.
Art. 46
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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