LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
INDICE
Art. 40 - Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984
Art. 41 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004
Art. 42 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013
Art. 43 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016
Art. 44 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019
Art. 45 - Abrogazioni e norme transitorie
Art. 46 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2019) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.
CAPO II
Cura del territorio e dell’ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988
1. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le seguenti parole:
“, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e”.
2.
Dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
“3 bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l’utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:
“3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
“Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell’area ai sensi dell’articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 è inserito il seguente:
“Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell’area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
nel secondo periodo le parole
"del canone più alto"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4".
Art. 6
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. La durata dell’utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all’intensità economica dell’intervento.”.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni):
a)
al comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole
"ed e)"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19";
b)
nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19, dopo le parole
"di cui al presente comma,"
sono inserite le seguenti: "e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,".
Art. 8
Misure di semplificazione procedimentale
1.
Per garantire l’economicità dell’azione amministrativa, qualora vi sia la necessità di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito dell’adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle best available techniques (BAT) riferite all’attività principale di un’installazione, nonché il riesame conseguente all’adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionali, viene effettuata contestualmente un’unica analisi di conformità dell’autorizzazione alle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività calendarizzata.
Art. 9
Disposizioni per lo sviluppo dell’impiantistica di recupero
1.
In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le attività di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresì che lo sviluppo dell’impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio).
2.
A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell’ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all’articolo 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformità delle previsioni del piano alle disposizioni regionali.
3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell’impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della s tessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all’applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all’individuazione delle aree e dei siti per l’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Sezione II
Tutela dei parchi regionali
Art. 10
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente:
“Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A”.
2.
Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"la Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Unione montana";
b)
le parole "
i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e"
sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché".
Art. 11
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1.
Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.
Art. 12
Modifiche all’articolo 1 bis della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"della Comunità"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione".
Art. 13
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole
"articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)".
Art. 14
Valutazione di incidenza in area contigua
1. Nell’area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7 del 2004 è di competenza dell’ente di gestione dei parchi.
Sezione III
Politiche abitative
Art. 15
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente:
"e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole
"per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione"
sono sostituite dalle seguenti: "per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)".
2.
Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h)”.
CAPO III
Agricoltura
Art. 17
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
2.
Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente:
“2 bis. I contributi di cui al comma 1 bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole:
"al proprietario o detentore di alveari".
Art. 19
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1.
Per l’attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22 , della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2.
All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
CAPO IV
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Sezione I
Demanio marittimo e turismo
Art. 20
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:
“6. Il Comune che si è riservato l’area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.”.
Art. 21
Inserimento dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni
1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l’offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l’anno solare. Il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3.
Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4.
Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7 bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”.
Art. 22
Inserimento dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Dopo l’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), è inserito il seguente:
“Art. 35 bis
Codice identificativo di riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall’articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.
2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall’articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell’attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell’articolo 3, comma 2
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
Art. 23
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019
1.
Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)) è sostituito dal seguente:
“3. Qualora l’amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d’uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge.”.
Sezione II
Commercio
Art. 24
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) è inserita la seguente:
"a bis) la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;”.
Art. 25
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
L’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le tipologie di spese ammissibili;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 26
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 sono inserite le seguenti:
"b bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività;.
b ter) la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;”
Art. 27
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola
"sede"
sono soppresse le parole "legale e";
b)
nella lettera a), dopo le parole
"alimenti e bevande"
, sono aggiunte le seguenti: ", singole e associate".
2.
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è abrogato.
Art. 28
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”.
Art. 29
Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1.
In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 30
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003
1.
Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:
“3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.”.
Art. 31
Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro
1.
Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione IV
Lavoro
Art. 32
Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005
1.
Al comma 9 dell'articolo 26 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole:
"Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.".
Art. 33
Modifiche all’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005
1.
Al comma 3 dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le seguenti parole:
", fatti salvi gli effetti pregressi".
Sezione V
Sviluppo economico
Art. 34
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018
1.
Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) è sostituto dal seguente:
“4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.”.
Sezione VI
Energia
Art. 35
Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1.
Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste dal programma stesso.
Sezione VII
Sport
Art. 36
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017
1.
Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
Sezione VIII
Eventi calamitosi
Art. 37
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"per le azioni di cui al comma 1".
3.
Ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole
"al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 2".
CAPO V
Sanità
Art. 38
Sostituzione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
1.
L'articolo 6 bis della legge regionale 1°giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:
"Art 6 bis
Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)
1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai Comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia?Romagna, dai notai.
2. l Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017 , è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all’esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia_Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’articolo 1, comma 419, della legge n. 205 del 2017 .”.
Art. 39
Inserimento dell’articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017
1.
Dopo l’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 6 ter
Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale
1. Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;
b) presa in carico e gestione del paziente, da parte dell’ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
2) definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
3) continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
5) progetti di formazione del team multidisciplinare;
6) sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.
3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h).
4. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale."
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 40
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984
1.
Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole
"dall'ente competente a norma dell'articolo 23"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
Art. 41
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;";
b) la lettera d) è abrogata.
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati.
Art. 42
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013
1. All'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 3 le parole
"di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti)"
sono sostituite dalle seguenti: "in materia di contratti pubblici";
c)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;
b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, è ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.";
"8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.".
Art. 43
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.".
Art. 44
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sono soppresse le seguenti parole:
"pari a euro 50.000.00".
Art. 45
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.
2. L'articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.
3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.
Art. 46
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.