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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 17
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente:
“2 bis. I contributi di cui al comma 1 bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.”.

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