LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 L.R. 29 maggio 2020, n. 1 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 39
Inserimento dell’
articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017
1.
Dopo l’
articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 6 ter
Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale
1.
Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.
2.
La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;
b)
presa in carico e gestione del paziente, da parte dell’ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
1)
interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
2)
definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
3)
continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
4)
una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
5)
progetti di formazione del team multidisciplinare;
6)
sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.
3.
La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h).
4.
La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale."