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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Sezione II
Commercio
Art. 24
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) è inserita la seguente:
"a bis) la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;”.
Art. 25
1. L’ articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le tipologie di spese ammissibili;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 26
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 sono inserite le seguenti:
"b bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività;.
b ter) la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;”
Art. 27
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola
"sede"
sono soppresse le parole
"legale e";
b)
nella lettera a), dopo le parole
"alimenti e bevande"
, sono aggiunte le seguenti:
", singole e associate".
Art. 28
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”.
Art. 29
Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.

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