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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Sezione II
Commercio
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Art. 29
Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.

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