LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 L.R. 29 maggio 2020, n. 1 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
CAPO V
Sanità
Art. 38
Sostituzione dell’
articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
1.
L'articolo 6 bis della legge regionale 1°giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:
"Art 6 bis
Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)
1.
Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai Comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia?Romagna, dai notai.
2.
l Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla
legge n. 219 del 2017, è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all’
articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all’esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.
3.
La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia_Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’
articolo 1, comma 419, della legge n. 205 del 2017.”.
Art. 39
Inserimento dell’
articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017
1.
Dopo l’
articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 6 ter
Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale
1.
Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.
2.
La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;
b)
presa in carico e gestione del paziente, da parte dell’ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
1)
interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
2)
definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
3)
continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
4)
una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
5)
progetti di formazione del team multidisciplinare;
6)
sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.
3.
La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h).
4.
La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale."