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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato29/05/2020
4. Testo Coordinato10/12/2019
5. Testo Originale30/07/2019

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

CAPO III
Agricoltura
Art. 17
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente:
“2 bis. I contributi di cui al comma 1 bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.”.
Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole:
"al proprietario o detentore di alveari".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è inserito il seguente:
“1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.”.
Art. 19
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Per l’attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22 , della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

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