Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 16

SOSTEGNO AL MICROCREDITO DI EMERGENZA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 2
Istituzione e funzionamento del Fondo
1. La Giunta regionale istituisce il fondo di cui all’articolo 1 che è affidato dal competente dirigente a uno o più gestori, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo criteri e modalità di valorizzazione della prossimità territoriale e che assicurino che l’erogazione del finanziamento avvenga nell’ambito del complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al citato articolo 5 del decreto Sito esterno del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 2014.
2. Ferma restando la responsabilità unica dei gestori di cui al comma 1, questi potranno avvalersi, per l’istruttoria ed il monitoraggio del progetto, della collaborazione degli enti locali, degli enti del terzo settore, dei sindacati e di tutti i soggetti attivi sul territorio nelle politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Al fine di garantire omogeneità sull’intero territorio regionale, la Giunta predispone uno schema da utilizzare per la redazione del progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al comma 1.
3. Al fine di coordinare l’attività di cui al presente articolo con l’erogazione di interventi e servizi previsti in seno al sistema integrato di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i soggetti gestori di cui al comma 1 trasmettono il progetto individuale al comune di residenza del beneficiario, dichiarando altresì l’ammontare del finanziamento concesso ed il piano di rientro accordato.
4. La documentazione di cui al comma 3 è altresì trasmessa dai soggetti gestori alla Regione nell’ambito della regolare funzione di monitoraggio.

Espandi Indice