LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 16
SOSTEGNO AL MICROCREDITO DI EMERGENZA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(modificato comma 2 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Finalità
1. Al fine di sostenere l’attività creditizia finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
), la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia rotativo gestito dagli operatori autorizzati ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).



2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a prestare garanzia fino alla copertura dell'intero credito erogato.