LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 18
SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE E NELLE AREE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(titolo modificato da art. 6 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Modalità attuative
Art. 3 - Monitoraggio e comunicazione
Art. 4 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)
Oggetto e finalità
1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della Giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l'attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2017.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a euro 5.000,00.
3. Il contributo sarà corrispondente al cento per cento del valore dell’imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00.
4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di imprese innovative ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , o di “esercizi polifunzionali” di cui all’articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ), fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 9, e per le imprese inserite nell’elenco degli esercizi in possesso del marchio “Slot freE-R” , di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), il contributo si intende raddoppiato.
6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d’imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” , e dell’articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell’anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019.
7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 12.000.000,00 per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La Giunta regionale, con proprio atto, definirà modalità e criteri per l’attuazione della presente legge.
8. La Regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3 per cento dell’ammontare di cui al comma 7.
Art. 2
Modalità attuative
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.
Art. 3
Monitoraggio e comunicazione
1. Al termine delle procedure di assegnazione tramite bando, la Giunta regionale, o suo delegato, informa la commissione assembleare competente in merito agli esiti, alle imprese partecipanti e alle ammissioni.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del Bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 8 del Bilancio di previsione 2019 - 2021 ( legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio.