Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/08/2019 | ||
2. | 30/07/2019 | ||
3. | 30/07/2019 | ||
4. | 27/12/2017 | ||
5. | 23/12/2016 | ||
6. | 25/03/2016 | ||
7. | 27/06/2014 | ||
8. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019
LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
Art. 6
Impollinazione
1.
La pratica dell’impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell’Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.
2.
La pratica dell’impollinazione è consentita anche mediante l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.