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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2019
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato23/12/2016
6. Testo Coordinato25/03/2016
7. Testo Coordinato27/06/2014
8. Testo Coordinato27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 6
Impollinazione
1. La pratica dell’impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell’Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.
2. La pratica dell’impollinazione è consentita anche mediante l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

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