LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019
Art. 8
Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette
1.
Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.