LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28
MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO
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Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 1
(aggiunta lett. d bis) comma 2 e sostituito comma 4 da art. 6 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.
2.
Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:
a)
sostenere campagne d’informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito;
b)
favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel
capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

c)
promuovere e sostenere l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna di cui all’articolo 2;
d)
favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;
d bis)
favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l’obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.
3.
Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino.
4.
Al fine di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.