LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28
MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO
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Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 3 bis
(aggiunto da art. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.