LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28
MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO
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Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 5
(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Clausola valutativa
1.
La Giunta regionale, entro il 31 marzo
,con periodicità triennale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a)
iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
b)
iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
c)
iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
d)
iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.