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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 10 dicembre 2019

Art. 13
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) le parole
“, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni.”
sono sostituite dalle seguenti:
“aggregatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020.”.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2020 euro 700.000,00;
- esercizio 2021 euro 700.000,00.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

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