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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato01/08/2019
4. Testo Coordinato30/07/2019
5. Testo Coordinato30/07/2019
6. Testo Coordinato01/08/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato15/07/2016
9. Testo Coordinato30/04/2015
10. Testo Coordinato27/06/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato22/12/2011
13. Testo Coordinato22/12/2011
14. Testo Coordinato24/12/2009
15. Testo Coordinato29/12/2006
16. Testo Coordinato22/12/2005
17. Testo Coordinato27/07/2005
18. Testo Originale09/08/2001
19. Testo Coordinato09/08/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 10 dicembre 2019

Art. 5
Contributo straordinario per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, nonché, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli attrattori culturali. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative per il bicentenario della nascita, nel 1820, di Pellegrino Artusi, concedendo al Comune di Forlimpopoli un contributo straordinario di euro 150.000,00.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2020, la spesa di euro 150.000,00 nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

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