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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n. 4

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020

Art. 7
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2022 euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

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