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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 31

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 410 del 10 dicembre 2019

INDICE

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese
Art. 2 - Allegati al bilancio
Art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 - Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 5 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 6 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7 - Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
Art. 8 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art. 9 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stati di previsione delle entrate e delle spese
1. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.613.284.272,11 euro e di cassa per 16.691.047.352,95 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.613.284.272,11 euro e pagamenti per 16.464.633.420,92 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.387.052.920,05 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.387.052.920,05 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.077.749.757,55 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.077.749.757,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2
Allegati al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 18;
l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2020 - 2022 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);
q) prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17);
r) l’elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all’indebitamento (allegato 18).
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2020 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.
Art. 4
1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 5
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno è autorizzato, per l’anno 2020, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 947.593.239,09, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) rideterminati dall’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 14 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 38.800.000,00 nel 2020, euro 56.200.000,00 nel 2021 ed euro 52.700.000,00 nel 2022, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Sito esterno (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione Sito esterno), nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022.
4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 8
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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