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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 31

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 410 del 10 dicembre 2019

Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 38.800.000,00 nel 2020, euro 56.200.000,00 nel 2021 ed euro 52.700.000,00 nel 2022, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Sito esterno (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione Sito esterno), nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022.
4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

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