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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 12

(sostituiti commi 5 e 6 da art. 29 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Rinuncia
1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. Per le domande presentate nell'arco temporale 1°gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell'anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1°luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.

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