LEGGE REGIONALE 17 giugno 2019, n. 7
INVESTIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METEOROLOGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 14
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione su:
a)
attuazione degli accordi di cui agli articoli 2 e 3 per la concessione di aree e beni del Tecnopolo "Ex Manifattura Tabacchi" di Bologna;
b)
collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'articolo 4;
c)
effetti delle attività di promozione e supporto alla costituzione della fondazione di cui all'articolo 5;
d)
attività complessiva della fondazione ed effetti regionali delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'articolo 7;
e)
risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui all'articolo 8;
f)
attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9 e 10.
2.
La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle politiche realizzate rispetto alle finalità della presente legge e i benefici conseguiti per la comunità regionale.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.